IL DIRITTO DELLE GENTI NON ESISTE

La competenza della Corte Penale Internazionale, leggiamo, riguarda i cosiddetti crimina iuris gentium ma dietro il diritto delle genti non c’è assolutamente niente. La denominazione elegante, in latino, fa presumere pozzi di sapienza giuridica ma, in realtà, nella Roma antica il diritto delle genti, cioè l’equità, fu applicato agli stranieri perché ad essi non si poteva applicare il diritto romano. La sua totale libertà fu a volte occasione di innovazioni positive, quando i romani si accorsero che lo ius gentium risolveva meglio una questione. Ma in nessun caso, nell’antichità, esso riguardò i grandi crimini di cui dovrebbe occuparsi la Corte dell’Aia.
I grandi crimina ci sono sempre stati e tali sono stati giudicati dalle persone perbene: ma è stato un giudizio morale o storico, non giuridico. In concreto, lo ius gentium non esiste. Persino la consuetudine giuridica (che esiste eccome) in Italia in tanto è valida e vigente, in quanto sia richiamata dalla legge scritta: nessuno può invocarla in quanto tale. Di fatto il diritto esiste solo quando ci sia dietro di esso uno Stato che abbia la forza di promulgarlo e di applicarlo.
Naturalmente nelle comunità umane che non possono essere designate Stato (per esempio le tribù dei primitivi) esistono norme di comportamento e relative sanzioni, ma queste vivono sulla base delle tradizioni e forse non possiamo nemmeno considerare queste regole diritto; diversamente dovremmo considerare diritto le rigide regole gerarchiche e comportamentali che reggono la vita di molti animali sociali.
Non si può nemmeno dire che la stessa società romana sia stata retta dal diritto, finché i quiriti mantennero segrete le regole della loro convivenza. Il momento in cui nacque veramente il diritto fu quando le norme giuridiche divennero pubbliche ed accettate, con la Lex Duodecim Tabularum (circa 450 a.C.). Insomma non basta dire che l’omicidio è una cosa molto brutta, perché questa affermazione in sé non è giuridica. Giuridica diviene quando il fatto viene descritto in un articolo di legge (chiunque causa la morte di un uomo) e adeguatamente sanzionato (è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21, art. 575 C.p.).
Lo ius gentium esisterebbe se le gentes si fossero riunite e avessero proclamato all’unanimità un codice penale comprendente anche i crimini cui in passato nessuno aveva pensato, come quelli di cui furono accusati gli imputati del processo di Norimberga: genocidio, guerra di aggressione ed altri. Ma ciò non è mai avvenuto e prevedibilmente mai avverrà. E fu questa la grande – insuperabile e insuperata – difficoltà in cui si trovarono i giudici di quel processo. Non solo erano i vincitori che giudicavano i vinti, ma alcuni di loro non avevano la coscienza abbastanza pulita per poterlo fare. Proprio per trarli d’imbarazzo fu espressamente vietato parlare dei crimini commessi dai vincitori, in particolare dall’Unione Sovietica (sterminio delle Fosse di Katyn).
Partendo da questi presupposti, come ci si poteva aspettare l’obiettività, l’imparzialità e l’uguaglianza dei possibili colpevoli dinanzi alla legge? Molti degli imputati di Norimberga moralmente strameritavano la pena di morte, purtroppo non la meritavano giuridicamente. Come non può essere chiamato a rispondere di omicidio un generale che manda le sue truppe all’assalto, pur sapendo che molti di quei soldati moriranno.
Del resto, per dimostrare che lo stesso impianto del processo era antigiuridico basta far notare che esso violava il fondamentale principio di civiltà giuridica per il quale nullum crimen sine praevia lege, nessun atto può essere considerato un delitto se non in base ad una legge che preesista alla sua commissione. Questo principio è talmente importante che, nella nostra legislazione, è addirittura consacrato nell’articolo 1 del Codice Penale: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. E dove mai era stata prima promulgata una legge che rendeva crimine la guerra di aggressione? E quando mai la Germania l’aveva fatta propria? Senza dire che, invece di celebrarli, bisognerebbe trattare come criminali di guerra Alessandro Magno, Giulio Cesare, e perfino Lincoln.
Il processo di Norimberga è stato sentito da tutti come morale e necessario, ma è stato anche giuridicamente insostenibile. E neanche ora sono cambiate le cose, ora che abbiamo la Corte Penale Internazionale. Nei panni di Israele, pur pensando di non aver nulla da rimproverarmi, non mi sarei presentato a quel giudizio, contestando la Corte. Del resto, Israele non ha mai ratificato la sua adesione.
Le corti internazionali nascono dall’eternamente risorgente speranza di sentenze super partes ma, da un lato queste sentenze non valgono niente, se quelle corti non hanno la forza necessaria per applicarle; dall’altro la stessa terzietà delle corti, che dovrebbe essere la caratteristica morale che le legittima, è impossibile: perché le corti stesse non sono super partes. Anche se i giudici provengono dalle zone più diverse della Terra, la Terra stessa è divisa in blocchi: e ognuno, che lo sappia o no, è fedele al proprio blocco. Inoltre spesso proprio i più grandi Paesi (Stati Uniti, Cina, Russia) non sottoscrivono o non ratificano i trattati istitutivi delle varie Corti. Per esempio proprio la Corte Penale Internazionale dell’Aia. E dunque proprio ai più grandi colpevoli possibili non si applicano le norme di questo fantomatico diritto penale internazionale.
A mio parere non ci dovrebbe mai essere interferenza fra diritto e politica. Nessun governante sano di mente si comporta, in campo internazionale, tenendo d’occhio il codice civile e il codice penale. Ai codici può badare chi non ha niente di meglio da fare: in campo internazionale, meglio avere un’artiglieria temibile che avere ragione. Vantarsi di essere in linea con la legge non ha mai frenato nessun invasore.

IL DIRITTO DELLE GENTI NON ESISTEultima modifica: 2024-02-03T09:04:52+01:00da gianni.pardo
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