LA CASSAZIONE E IL “LADDOVE”

Ieri, non appena è stato noto il dispositivo della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, l’Ansa ha scritto perentoriamente che essa invita ad applicare l’art.5 della Legge Scelba. Eccolo: «Manifestazioni fasciste. – Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1)» La stessa pena prevista per il furto semplice. E questa è un’enormità: la gente è allarmata per i furti mentre, quando vede dei poveracci patetici che fanno quel saluto, ha soltanto una stretta al cuore. Il fascismo è definitivamente morto nel luglio del 1943, quando hanno arrestato Mussolini. E tutti i tentativi per tenerlo in vita (inclusa la Repubblica Sociale) sono andati a vuoto. Lo stesso Msi (opportunamente non vietato) è morto di morte naturale. Dunque chi fa quel saluto va compatito, non punito. E per questo bisognerebbe cambiare la legge Scelba.
Credevo che la cosa finisse lì, ma da ieri giornali e televisioni dicono che, secondo la Cassazione, in tanto si deve applicare l’articolo 5, in quanto ci sia il concreto pericolo della ricostituzione del disciolto partito fascista. E non è affatto la stessa cosa. Che cosa ha realmente scritto la Cassazione?
Leggo l’Ansa di stamani e vedo che riporta la seguente precisazione (presumo) della Suprema Corte: «Il saluto romano e la chiamata del ‘presente’ sono “un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista” che dunque “integra il delitto previsto dall’articolo 5 della legge Scelba” laddove, “avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”». Innanzi tutto non capisco le varie virgolette, e a chi siano attribuite, ma prendiamo tutto per buono. E se prendiamo tutto per buono dobbiamo aggiungerci un potente analgesico contro il mal di testa. La questione è semplice: l’art.5 da solo basta o no a integrare il reato?
La precisazione va distinta in due parti. Quella che va da Il saluto romano alla parola Scelba e quella che va dalla parola laddove alla parola fascista. La prima parte stabilisce inequivocabilmente che il saluto romano e la chiamata del ‘presente’ integrano il delitto previsto dall’articolo 5 della legge Scelba. La seconda parte dice che il reato esiste purché (laddove) quell’atto sia idoneo a realizzare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. E qui non ci siamo più. Se il saluto fascista ecc. integrano il delitto, perché mai poi non si dovrebbe punirlo? Mentre la prima parte si richiama all’incontestabile lettera dell’art.5 della legge Scelba (come sopra riportato) a che cosa si richiama la condizione posta da laddove? Alla personale convinzione dei giudici?
Se i giudici potessero integrare e precisare gli articoli di legge, fino a contraddirli (sono loro che in questo caso hanno scritto, all’indicativo presente, «integrano il delitto previsto dall’articolo 5 della legge Scelba), domani potrebbero scrivere: chi commette un omicidio integra il delitto previsto dall’art.575 del Codice penale e deve essere punito con 21 anni di carcere, laddove sia provato che l’omicida riteneva l’atto capace di provocare una rivoluzione. Il che corrisponderebbe ad abolire il reato di omicidio. Laddove (che è un se con la corona d’alloro), impone una condicio sine qua non per la sussistenza del reato: e ciò conduce spesso ad azzerare il valore stesso dell’articolo di legge che lo prevede. Immaginate: Il colpevole di furto è punito con tot anni di reclusione laddove sia provato che la vittima era povera. Il reato di eccesso di velocità è punito con la tale pena laddove si dimostri che l’automobilista non aveva veramente premura. L’evasione fiscale oltre un milione di euro è punita con la tale sanzione, laddove non si dimostri che il colpevole è un amico mio.
Nessun giudice, nessuna giurisprudenza può annullare un articolo di legge. Io trovo l’art.5 della legge Scelba balordo e, se tale lo reputa anche la Cassazione, che lo dica e invochi l’abrogazione. Ma, finché è vigente, è vigente: e non comprende nessun laddove. Ancora una volta siamo davanti alla pretesa di certa magistratura di far giustizia invece di applicare la legge (ecco la giustizia: infliggere un anno di carcere a chi ha fatto soltanto il saluto fascista è un’aberrazione) o di fare politica per il bene del Paese (Berlusconi deve essere condannato, anche se innocente, per impedirgli di fare politica, danneggiando il Paese). In realtà, se il nostro fosse un Paese serio, da un lato condannerebbe quegli imbecilli a mesi di carcere solo per aver fatto il saluto fascista, perché così stabilisce la legge, dall’altro non darebbe fastidio a un innocente come Berlusconi (o, attualmente, Salvini) pur di portare avanti la propria politica. La legge si riforma o si abroga, non ci si può limitare a non applicarla o a contraddirla, secondo le proprie convinzioni etiche o politiche: perché questo non è nei poteri dei giudici. Qualcuno dovrebbe spiegare a certi magistrati che sono chiamati ad applicare la legge, non a crearla.

LA CASSAZIONE E IL “LADDOVE”ultima modifica: 2024-01-19T10:02:45+01:00da gianni.pardo
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11 pensieri su “LA CASSAZIONE E IL “LADDOVE”

  1. Per quanto ricordo dall’insegnamento di “medicina legale”, un reato si può commettere per dolo o per colpa, che può essere lieve o grave. Tipico reato per colpa l’omicidio stradale (a meno che si pensi agli investimenti nella folla di matrice islamica, e di natura certamente dolosa). Naturalmente pensare al saluto romano fatto per colpa mi riesce difficile. Io penso che il saluto romano andrebbe considerato un saluto e basta. Pensiamo a punire i reati veri, non le sciocche (o simpatiche) manifestazioni di nostalgia, anche se di periodi non proprio da desiderare si ripetano.

  2. Solo un punto di vista tecnico. Nel nostro ordinamento i reati sono talisolo se il fatto e commesso co dolo, generico o specifico.
    Mi sembra di capire che pera Cassazione sS no c’è l’obiettivo di ricostituire il partito fascista non c’è il dolo.

  3. Non intendo addentrarmi nel guazzabuglio delle leggi: in base alla sintesi dei giornali, la Cassazione avrebbe stabilito (e non per la prima volta) che il saluto romano commemorativo non costituisce reato ed è ha un significato diverso dal medesimo gesto fatto durante manifestazioni politiche. E la differenza non mi pare neppure così sottile o capziosa come dicono i critici.
    Non vedo nulla di male se una piccola comunità vuole commemorare i propri caduti con questa ritualità e mi sembra fuori luogo definirli poveracci e patetici o peggio; è probabile che, essendo di Roma, la stessa premier (tutto fuorché un’imbecille) abbia preso parte a tali manifestazioni in gioventù, a fascismo già putrefatto da decenni.
    La vera balordaggine infantile è trasformare un fatto del genere poco più che privato nella prima notizia del dibattito pubblico per giorni.

  4. Ringrazio Carloeduardo per il contributo di conoscenza: quindi i commentatori e i cronisti che, qualche giorno fa, hanno continuato a parlare di legge Scelba, avrebbero fatto meglio se si fossero anche loro aggiornati.
    Noto però che, nella legge Reale, che aggiorna le pene, rimane la dizione “manifestazioni usuali del disciolto partito fascista …”. Inoltre, avendola letta tutta, non mi pare che sia stato modificato l’art. 7 della legge Scelba, che attribuisce al Tribunale la cognizione dei delitti.
    Noto, ancora una volta, il mal vezzo dei nostri legislatori: la Scelba è stata (in parte) modificata dalla Reale, che a sua volta è stata modificata nel 1984, e alcuni suoi articoli addirittura abrogati. Viva la certezza del “diritto”! Non si fa prima a dire chiaro e tondo che la Scelba e la Reale non esistono più e scrivere una legge univoca e comprensibile? Già, ma allora gli azzeccagarbugli …

  5. LEGGE 20 giugno 1952 , n. 645 ( Legge Scelba )
    Art. 5. (Manifestazioni fasciste)
    Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquantamila.
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1952/06/23/052U0645/sg
    Con la Legge 22 maggio 1975, n. 152 ( Legge Reale ) la pena prevista per manifestazioni fasciste passa da tre mesi di arresto a tre anni di reclusione :
    Art. 11
    L’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e’ sostituito dal seguente:
    “Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e’ punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo’ disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni”.
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/24/075U0152/sg

  6. Sul fascismo in generale…
    Sono convinto che questo fantasmagorico fascismo, assurto a categoria di male assoluto e oggetto delle nostre continue analisi, non sia altro che italianità, un’italianità deteriore che noi gabelliamo comodamente per fascismo. È questa italianità che meriterebbe un’analisi approfondita, separandola dal fascismo reale che appare per certi versi un suo prodotto.
    Al posto di arzigogolare sul presunto fascismo degli altri, cerchiamo di studiare l’italianità degli altri e anche quella nostra. Un’italianità fatta di opportunismo, di retorica, di trasformismo, di ideologismo, di mancanza di senso del bene collettivo, di odi civili, e di una certa vigliaccheria; ingredienti tutti sia di un certo fascismo, fenomeno storico che durò un ventennio, sia dell’antifascismo, fenomeno che sta per raggiungere il secolo di durata.
    All’opportunismo, sia il fascismo sia l’antifascismo, dopo tutto, tanto devono. E del resto moltissimi campioni di fascismo si trasformarono, subito dopo la guerra, in campioni di antifascismo. Il trasformismo è una caratteristica, appunto, di questa nostra italianità deteriore.
    Dicevo: cerchiamo di parlare dell’italianità. Dobbiamo capire che è il fascismo, categoria specifica, a far parte dell’italianità, categoria generale. E non il contrario. Un esempio per chiarire il mio assunto è l’assurdità di quell’espressione pur suggestiva creata da Pasolini: “il fascismo degli antifascisti”. Attraverso di essa Pierpaolo considerava il fascismo a lui estraneo, perché i fascisti, anche se travestiti da antifascisti, sono sempre e solo gli altri. Invece lo stesso Pasolini, allora molto giovane, subì il fascino del fascismo.
    Il concetto di italianità rende invece molto più logico e comprensibile l’idea racchiusa nella frase “il fascismo degli antifascisti”, perché l’italianità deteriore non è limitata solo ai cosiddetti fascisti.
    Riprendo il tutto: il presunto “eterno fascismo”, dato che l’ideologia fascista è morta e sepolta da tre quarti di secolo, è un ectoplasma. Esiste invece l’eterna “deteriore italianità” di cui diedero prova molti fascisti ma non tutti, e di cui danno prova invece tutti coloro che ricorrono all’eterna accusa di fascismo semplicemente per innalzarsi sugli altri, attribuendo implicitamente a sé stessi il comodo titolo di depositari del “bene assoluto”, ossia del fantomatico “antifascismo”, che quasi sempre è puro “flatus vocis”.

  7. La Legge Scelba è stata modificata con la legge 152 del 1975. Ma nel frattempo ho dimenticato il numero della legge. Chiudo qui e vado a ricontrollare. È proprio la 152. E non è l’unica modifica. Ecco perché la maggior parte delle volte le citazioni parlando di tre anni, e non tre mesi. Altra modificazione, prima erano tre mesi di arresto (e dunque il reato era una contravvenzione), mentre ora si parla di reclusione, e dunque di delitto.
    G.P.

  8. Dott. Pardo, l’art. 5 della legge Scelba è quello di cui ho già fatto copia-incolla dalla Gazzetta Ufficiale e che ripeto:
    “Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie
    pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e’
    punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire
    cinquantamila.”
    Quindi non si tratta di credere o non credere. Poi l’art. 7 della stessa legge – sempre stando alla Gazzetta Ufficiale – attribuisce al Tribunale la “cognizione dei delitti”. Che i commentatori non entrino nel merito è facilmente spiegabile: nessuno dei commentatori che io ho potuto leggere è NEUTRALE dal punto di vista ideologico.
    Sia chiaro: io non ho competenza di diritto, ma credo che sia difficile attribuire ad una legge significati diversi da quelli espressi dalle parole con cui è scritta. Se poi esistono leggi successive (la Scelba è del 1952) che dicono cose diverse, ben lieto di conoscerle; però non si faccia riferimento alla legge Scelba.

  9. Ora, da buon emigrato, lontano dall’italia per quarant’anni, e che l’italiano ormai lo parla solo sporadicamente, qui dovrei starmene zitto. Sono in campo alieno.

    Ma vorrei un chiarimento a proposito di “Laddove”, e del suo valore in questo caso.

    Su Google ho trovato questo:

    Dictionary
    Definitions from Oxford Languages • Learn more
    laddove
    /lad•dó•ve/
    avverbio e congiunzione
    1.
    avverbio
    Avverbio di luogo (più com. là dove ) che accentua il valore relativo di dove.
    “l. è la mia casa, ivi sono le mie radici”
    2.
    congiunzione
    Come congiunzione può avere valore condizionale equivalendo a ‘qualora’ ( l. non si presenti, lo si licenzi ), o valore avversativo equivalendo a ‘mentre, invece’ ( ha voluto parlare, l. gli conveniva tacere ).

    Dunque “laddove” (a parte l’avverbio di luogo) ha due significati praticamente opposti:

    1) Qualora, se, nel caso che;
    2) Mentre, invece, sebbene.

    Ora io mi domando se in una sentenza della Cassazione, che dovrebbe essere chiara per tutti, sia il caso di usare una congiunzione cosi’ subdola. A meno che cio’ non sia stato fatto apposta per confondere le acque?

  10. Credo l’art.5 della legge Scelba parli di pena fino a tre anni, non fino a tre mesi. Ma questo è scondario. Il punto di diritto (se un LADDOVE possa rubakltare la lettera e il senso di una norme, sostituendo la giurisprudenza alla legislazione) non è toccato da nessuno dei commentatori di cui ho letto gli articoli. Chiedo a tutti i miei lettori che hanno competenza di diritto di dirmi se ho sbagliato e perché.

  11. Credo valga la pena di riportare l’art. 5 della legge Scelba:
    “Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie
    pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è
    punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire
    cinquantamila.”
    La questione quindi sta nello stabilire se la manifestazione sia “usuale al disciolto partito fascista”, anche alla luce dell’art. 1 della stessa legge e dell’art. XII della Costituzione (“E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.” Quindi non è vietato essere fascisti, ma riorganizzarsi come partito). In questo soccorre il successivo art. 7:
    “La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene
    al Tribunale.”
    Aggiungo un’opinione personale: in un Paese democratico, né la Costituzione né le leggi possono vietare di essere fascisti, poiché vige la libertà di opinione e di espressione della stessa. Del resto, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 11, recita, al comma 1: “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.”
    Se fosse vietato essere e dichiararsi fascisti, dovrebbe esserlo anche proclamarsi anti-fascisti.

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