NOTA SULLO STUPRATORE

NOTA SULLO STUPRATORE

Ad uno stupratore confesso, pochissimi giorni dopo il fatto, sono stati concessi gli arresti domiciliari e l’Italia è insorta. Il Ministro della Giustizia ha addirittura inviato degli ispettori per verificare che tutto si fosse svolto secondo la legge e non fosse stato commesso nessun abuso, liberando il malfattore. La reazione corale ed univoca è tuttavia sbagliata.

1) È principio costituzionale che nessuno può essere considerato colpevole finché non intervenga sentenza passata in giudicato. A maggior ragione, nessuno può scontare una pena detentiva se non in seguito a quella sentenza.

2) La legislazione attuale equipara gli arresti domiciliari alla detenzione in carcere: dunque non è esatto dire che quello stupratore “è stato scarcerato”. È solo uscito materialmente dal carcere.

3) In Italia si è così scoraggiati sul funzionamento della giustizia che se un colpevole esce dal carcere prima della sentenza definitiva, si teme che non sconti nessuna pena, in seguito. O perché assolto “per un cavillo” (come dicono gli incompetenti, quando la questione non li riguarda personalmente), o perché giudicato innocente. Mentre la folla lo vuole colpevole e basta.

4) Non è così in questo caso, ma in generale il semplice fatto che l’accusato abbia confessato non è sufficiente per giudicarlo colpevole. Esistono i mitomani, esiste l’autocalunnia, ed è dunque necessaria una sentenza perfino per accertare che non si tratti di una confessione falsa.

5) La carcerazione preventiva si giustifica solo in caso di rischio di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Nel caso che ha fatto scandalo, evidentemente, il magistrato ha ritenuto che nessuno di questi rischi fosse presente. Se nella generalità dei casi i magistrati non liberano gli accusati, pur in assenza di qualsivoglia traccia di quei rischi, è perché in Italia siamo abituati all’idea che l’accusato di un grave reato non debba in nessun caso essere a piede libero. Negli Stati Uniti invece spesso attende il processo a piede libero, perfino se accusato di omicidio.

6)  La differenza fra quel paese e il nostro – una differenza che fa sentire come intollerabile la “liberazione” dello stupratore – è che tra il momento della commissione del reato e la celebrazione del processo, perfino quando il reo è confesso, in Italia passa tanto tempo da far sentire inefficace la risposta dello Stato. Ciò che bisogna eliminare però non è il diritto di affrontare il proprio processo a piede libero, cosa che corrisponde nella sostanza al dettato della Costituzione, ma la lentezza della giustizia.

7) Sarebbe desiderabile – e purtroppo in Italia ne siamo lontani – non che l’imputato di stupro, pur in assenza dei tre rischi previsti dalla legge, rimanga in carcere, ma che sia processato al più tardi entro un paio di settimane. E che poi, se condannato, passi i suoi anni in galera fino all’ultimo e senza sconti.

Quella di oggi è un’altra occasione per sollecitare una profonda riforma dell’amministrazione della giustizia.

Gianni Pardo, giannipardo@libero.it

26 gennaio 2009

NOTA SULLO STUPRATOREultima modifica: 2009-01-26T15:11:19+01:00da Giannipardo
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