NOTA GIURIDICA SULLA THYSSEN

L’aspetto soggettivo del reato è normalmente quello dell’intenzionalità (dolo).    A vuole uccidere B e gli spara: omicidio doloso. L’evento può però verificarsi senza una precisa intenzionalità, per esempio per distrazione. Il tecnico dell’ascensore, dopo averlo riparato, dimentica di rendere impossibile che la porta al piano si apra in assenza della cabina, qualcuno apre distrattamente la porta, cade giù e muore: omicidio colposo.
Alcuni funzionari della Thyssen, in seguito al noto incidente che è costato la vita a sette persone, sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario continuato. Alcuni hanno esultato, per questa formulazione, altri l’hanno dichiarata francamente eccessiva, qui si vuole solo chiarire il punto di diritto. Per cominciare, il fatto che l’omicidio sarebbe “continuato” significa soltanto che, con l’unica azione delittuosa, si è provocata la morte non di una ma di più persone. Ma ciò che si discute, sui giornali, è l’aspetto soggettivo della fattispecie.
Fra il dolo e la colpa esistono infatti due casi intermedi. Se il tecnico dell’ascensore lascia la porta in condizioni tali che possa aprirsi, se è cosciente che qualcuno potrebbe farsi male ma reputa la cosa talmente improbabile da non occuparsene, si ha la “colpa con previsione” (dell’evento): omicidio colposo aggravato. Se il tecnico dell’ascensore lascia la porta in condizioni tali che possa aprirsi, se pensa che qualcuno potrebbe farsi male ma non gliene importa nulla – se dice a se stesso: “che il cretino distratti si ammazzi” – si ha “dolo eventuale”. Cioè volontà di accettare l’evento nel caso si verifichi (omicidio volontario). Il dolo eventuale corrisponde a dire: “non voglio l’evento, ma se si verifica ne accetto la responsabilità”.
Nel caso della vicenda Thyssen l’imputazione non è né giusta né sbagliata, in teoria. È solo in concreto che bisogna vedere se quei funzionari non hanno previsto l’evento e avrebbero dovuto prevederlo (colpa), l’hanno previsto ma l’hanno reputato improbabile (colpa con previsione), l’hanno previsto e hanno accettato le eventuali conseguenze (dolo eventuale) o hanno voluto uccidere quelle persone (dolo). Come si vede, una questione di fatto, che il processo è chiamato a chiarire.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it Chi vuol essere sicuro che il suo commento mi giunga, oltre ad inserirlo nel blog, me lo spedisca al superiore indirizzo e-mail.
18 novembre 2008

NOTA GIURIDICA SULLA THYSSENultima modifica: 2008-11-18T09:34:18+01:00da Giannipardo
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