Gianni Pardo

UCRAINA 1

Se si chiede a dei fidanzati perché hanno “rotto”, probabilmente hanno una risposta. Ma se si pone la stessa domanda a una donna che ha chiesto il divorzio dopo un matrimonio durato trent’anni, non sarebbe stupefacente che rispondesse: “Troppo lungo da spiegare”. Intendo che quanto avviene in Ucraina è il frutto di una così lunga serie di errori dell’Occidente da togliere la voglia di parlarne. Per questo adotto una soluzione: scriverò non uno, ma una serie di articoli (Ucraìna 1, Ucraìna 2, 3, 4…) trattando ogni volta un argomento soltanto, e non in ordine d’importanza.
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Il punto di vista giuridico.
In materia di diritto, è principio generale è che non tutte le norme impongono obblighi o divieti, ma un corpus iuris che non contenesse obblighi e divieti, cioè che non si imponesse con la forza, sarebbe un testo morale o religioso, non una legge. E ciò vale persino per le norme che non impongono obblighi o divieti diretti. Ammettiamo che una legge n.237 dica: “È vietato l’accattonaggio”: questa è una norma evidentemente coercitiva. Ma ammettiamo poi che, con altra legge, n.241, il legislatore chiarisca: “Non costituisce accattonaggio, ai sensi della legge 237, la raccolta di offerte in chiesa”. Questa seconda legge apparentemente non impone nulla a nessuno, ma di fatto proibisce ai magistrati di perseguire il parroco che passi fra i banchi della chiesa col cestino delle offerte.
Dunque anche le norme “a chiarimento”, o quelle di diritto processuale, o perfino quelle “ordinative” (“il magistrato depositerà il decreto entro tot giorni”, senza stabilire nessuna sanzione se non lo fa) hanno come effetto di imporre un dato comportamento, al limite sanzionato dal punto di vista deontologico o disciplinare. Per esempio scrivendo nel curriculum del magistrato che spesso non ha rispettato i termini di legge. Il diritto è caratterizzato dalla coercizione, e quando questa non è possibile, la norma non è giuridica. Ecco perché non possono esistere un “diritto al lavoro”, un “diritto alla salute”, e via diritteggiando. Perché nessuno può ricorrere al giudice per richiedere l’applicazione di questi diritti.
E allora chiediamo: il diritto internazionale è veramente “diritto”? Chiaramente “No”. Somiglia al massimo al regolamento del calcio o del bridge. Si è obbligati a seguire quelle norme se, volontariamente, ci si iscrive ad un torneo di calcio o di bridge. Se due Stati concordano volontariamente certi reciproci comportamenti, da quel momento si sono impegnati quanto meno sull’onore a obbedire agli accordi. Ma naturalmente – e qui si vede in che senso il diritto internazionale non è un vero diritto – gli Stati conservano la possibilità di non mantenere fede agli accordi presi.
Né miglior sorte hanno i trattati più solenni, per esempio quelli di “non aggressione”. A e B possono anche firmarne uno ma se poi A aggredisce B non è che B possa difendersi sventolando il trattato. L’unica risposta possibile è la forza, se si è sufficientemente forti, o la rassegnazione, se si è deboli.
Ciò posto, in occasione di un grande fatto come quello attuale dell’Ucraìna, è del tutto inutile parlare di diritto. Valgono soltanto i fatti.
Gianni Pardo, giannipardo1@gmail.com
25 febbraio 2022

UCRAINA 1ultima modifica: 2022-02-25T10:23:20+01:00da
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