UCRAINA 1

Se si chiede a dei fidanzati perché hanno “rotto”, probabilmente hanno una risposta. Ma se si pone la stessa domanda a una donna che ha chiesto il divorzio dopo un matrimonio durato trent’anni, non sarebbe stupefacente che rispondesse: “Troppo lungo da spiegare”. Intendo che quanto avviene in Ucraina è il frutto di una così lunga serie di errori dell’Occidente da togliere la voglia di parlarne. Per questo adotto una soluzione: scriverò non uno, ma una serie di articoli (Ucraìna 1, Ucraìna 2, 3, 4…) trattando ogni volta un argomento soltanto, e non in ordine d’importanza.
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Il punto di vista giuridico.
In materia di diritto, è principio generale è che non tutte le norme impongono obblighi o divieti, ma un corpus iuris che non contenesse obblighi e divieti, cioè che non si imponesse con la forza, sarebbe un testo morale o religioso, non una legge. E ciò vale persino per le norme che non impongono obblighi o divieti diretti. Ammettiamo che una legge n.237 dica: “È vietato l’accattonaggio”: questa è una norma evidentemente coercitiva. Ma ammettiamo poi che, con altra legge, n.241, il legislatore chiarisca: “Non costituisce accattonaggio, ai sensi della legge 237, la raccolta di offerte in chiesa”. Questa seconda legge apparentemente non impone nulla a nessuno, ma di fatto proibisce ai magistrati di perseguire il parroco che passi fra i banchi della chiesa col cestino delle offerte.
Dunque anche le norme “a chiarimento”, o quelle di diritto processuale, o perfino quelle “ordinative” (“il magistrato depositerà il decreto entro tot giorni”, senza stabilire nessuna sanzione se non lo fa) hanno come effetto di imporre un dato comportamento, al limite sanzionato dal punto di vista deontologico o disciplinare. Per esempio scrivendo nel curriculum del magistrato che spesso non ha rispettato i termini di legge. Il diritto è caratterizzato dalla coercizione, e quando questa non è possibile, la norma non è giuridica. Ecco perché non possono esistere un “diritto al lavoro”, un “diritto alla salute”, e via diritteggiando. Perché nessuno può ricorrere al giudice per richiedere l’applicazione di questi diritti.
E allora chiediamo: il diritto internazionale è veramente “diritto”? Chiaramente “No”. Somiglia al massimo al regolamento del calcio o del bridge. Si è obbligati a seguire quelle norme se, volontariamente, ci si iscrive ad un torneo di calcio o di bridge. Se due Stati concordano volontariamente certi reciproci comportamenti, da quel momento si sono impegnati quanto meno sull’onore a obbedire agli accordi. Ma naturalmente – e qui si vede in che senso il diritto internazionale non è un vero diritto – gli Stati conservano la possibilità di non mantenere fede agli accordi presi.
Né miglior sorte hanno i trattati più solenni, per esempio quelli di “non aggressione”. A e B possono anche firmarne uno ma se poi A aggredisce B non è che B possa difendersi sventolando il trattato. L’unica risposta possibile è la forza, se si è sufficientemente forti, o la rassegnazione, se si è deboli.
Ciò posto, in occasione di un grande fatto come quello attuale dell’Ucraìna, è del tutto inutile parlare di diritto. Valgono soltanto i fatti.
Gianni Pardo, giannipardo1@gmail.com
25 febbraio 2022

UCRAINA 1ultima modifica: 2022-02-25T10:23:20+01:00da gianni.pardo
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5 pensieri su “UCRAINA 1

  1. “Ma da un lato uno Stato è liberissimo di non sottoscriverle, dall’altro, se le viola, nessuno può fargli niente. Se non con la forza.”

    Un regime sanzionatorio esiste per gli Stati che non rispettano il diritto internazionale. La prima guerra del Golfo fu “dichiarata” dall’ONU, anche se poi la fecero soprattutto gli Stati Uniti (la Germania, che non volle partecipare, pagò poi 50 miliardi di dollari agli Stati Uniti come “contributo alle spese”). Per non parlare poi di altre misure di ritorsione contro chi viola il diritto internazionale. Ma è vero che troppo spesso le regole sono disattese perché l’ONU non ha un esercito, non ha quindi la forza d’imporre il rispetto delle regole (delega ad altri la punizione dei trasgressori). Comunque sul cosiddetto diritto internazionale ci sarebbe molto da dire, basti dire che i governanti di tutti i paesi non lo conoscono (ma possono ricorrere agli esperti per farselo spiegare o informarsi).
    Ci sono poi contrasti tra il diritto internazionale e le costituzioni nazionali. In teoria non dovrebbero esserci contrasti: un paese non può accettare regole del diritto internazionale in contrasto con la propria costituzione, ma poi ci pensano gli “esperti” a far quadrare il cerchio. Un esempio banalissimo: la Svizzera ha accettato la libera circolazione delle persone con l’UE nei trattati bilaterali. Per l’UE tale libera circolazione è fondamentale, ma la Svizzera non fa parte dell’UE.
    I cittadini svizzeri hanno più volte votato per limitare o persino abolire il diritto alla libera circolazione. Ebbene, proprio l’esponente del partito di destra del tribunale federale ha sostenuto che la libera circolazione non può essere abolita perché sancita dal diritto internazionale (appunto nei trattati bilaterali tra Svizzera e UE). In caso di abolizione l’UE avrebbe avuto il diritto di ritorsioni. In effetti i rapporti tra UE e Svizzera sono molto tesi (il motivo principale è nella mancata adesione della Svizzera, uno dei paesi più ricchi del mondo, all’UE). Juncker definì la Svizzera un “assurdo buco nero” proprio al centro degli Stati Uniti d’Europa (che non esistono ancora, ma a cui l’UE tende).

  2. Caro Pier Paolo,
    il diritto internazionale esiste fra coloro che vi si impegnano. Esattamente come lei accetta le regole del bridge (per esempio, non farsi segnali) se vuole giocare a bridge. Se non le osserva da un lato gli altri possono non accettarla ai tavoli, dall’altro lei non può ricorrere a nessun giudice per esservi ammesso. Il regolamento del bridge ha “la tecnica” del diritto, ma non è diritto. Nello stesso modo, il diritto internazionale ha la tecnica del diritto, ma non è cogente. E dunque non è un vero diritto.
    Le Convenzioni di Ginevra danno torto agli Stati che le violano, perché precedentemente quegli stessi Stati le hanno sottoscritte. Ma da un lato uno Stato è liberissimo di non sottoscriverle, dall’altro, se le viola, nessuno può fargli niente. Se non con la forza.
    Per quanto riguarda le atrocità, tutti accusano tutti di atrocità, e può darsi (cosa tremenda) che TUTTI abbiano ragione.
    Di chi fidarsi? Assolutamente di nessuno. Dei libri di storia, quando si tratta di fatti antichi. Su fatti di appena cinquant’anni fa si raccontano ancora balle colossali, per l’esempio l’importanza della Resistenza italiana nelle sorti del conflitto.

  3. Google dice anche che le Convenzioni di Ginevra sono “un corpo giuridico di diritto internazionale”. Ma allora il “diritto internazionale” esiste, e lei un po’ lo nega e un po’ lo richiama. Ma forse ho capito male.
    Certo: Amnesty International può non essere affidabile. Ma credo che l’OSCE (OSCE è l’acronimo di Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Si autodefinisce la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo e conta 57 stati di Europa, Asia Centrale e Nord America.) lo sia. Se no, di chi ci possiamo ancora fidare?
    Comunque: se queste milizie hanno commesso atrocità contro la popolazione civile – lo ha dichiarato anche l’OSCE il 15/04/2016 – non c’è Convenzione di Ginevra o Stay Behind che tenga.

  4. Che il diritto internazionale le approvi o no, non interessa. Noi stessi, in Italia (o si dubita che l’Italia sia una democrazia?) ha avuto, quando si temeva un’invasione dell’Unione Sovietica l’organizzazione “Stay Behind”. Chissà che Google non ne parli.
    In ogni caso il governo legittimo dell’Ucraina ha diritto di difendersi con tutti i mezzi, con l’esercito regolare e con la guerriglia. Importante è chi vince, alla lunga.
    Per la convenzione di Ginevra tutto dipende dal fatto che portino o no una divisa. Se la portano, se catturati sono prigionieri di guerra. Se non la portano possono essere fucilati sul posto dalla potenza occupante, senza processo, per il semplice fatto che portavano delle armi. I partigiani italiani non erano molto d’accordo, la retorica italiana parla di barbarie nazista, ma quella “barbarie” è prevista dalle convenzioni di Ginevra. In guerra o si combatte a viso aperto o si è dei banditi, non protetti dalla convensione di Ginevra.
    Quello che dice Amnesty International, vista la fonte, non è affidabile. Ad ascoltarla non è democratica nemmeno l’Inghilterra. Comunque in guerra si accusa sempre il nemico di atrocità. Non è una novità, ed è ormai anche banale.

  5. Concordo su quanto lei afferma circa il cosiddetto “diritto internazionale”. Però su tutti (o quasi) i giornali se ne fa un gran parlare; vi si fa riferimento per condannare l’intervento russo in Ucraina.
    Stamane ho sentito dire che “l’esercito regolare Ucraino è affiancato dalle milizie nazionaliste”. In effetti queste milizie sono note da tempo. Ne parla anche il New York Times, sottolineando (nel titolo) che costituiscono una minaccia non solo per la Russia, e aggiungendo “Kyiv is encouraging the arming of nationalist paramilitary groups to thwart a Russian invasion. But they could also destabilize the government …”.
    Desidero porre, agli esperti di “diritto internazionale”, due domande:
    1. tale diritto dice qualcosa circa la liceità di gruppi armati paramilitari?
    2. un governo che ne favorisce o incoraggia l’esistenza può essere considerato democratico?
    Alcune organizzazioni (Amnesty International, Osce, …) indicano una di queste milizie “composta da ultras neonazisti che combattevano contro i ribelli ucraini filorussi, macchiandosi … di numerose atrocità anche contro la popolazione civile, tanto nel settore di Mariupol quanto negli oblast orientali …”. Chissà se il “diritto internazionale” dice qualcosa anche a questo proposito. Oppure vale il “decreto” di Putin che bisogna eliminare questi gruppi?

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