UN DUBBIO SULLA RIFORMA CARTABIA

UN DUBBIO SULLA RIFORMA CARTABIA

Trovo interessante l’articolo dell’Ansa sulla riforma Cartabia del processo penale(1). E agli amici rivolgo la preghiera di chiarirmi il primo punto, quello che comincia col sottotitolo: “Prescrizione”. Eccolo:

PRESCRIZIONE – “La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di Appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilità. Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato è appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili – come quelli punibili con l’ergastolo – non sarebbero posti limiti alla durata dei processi”.

Che significa “bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado”? Per capirci, chiariamo prima i termini della questione.

Ammettiamo che un reato sia commesso il primo gennaio e che la prescrizione – e cioè il tempo massimo concesso allo Stato per giudicare e punire quel dato – sia di dieci anni. Ciò significherebbe che al due gennaio di dieci anni dopo l’imputato non sarebbe più punibile. E in quei dieci anni si usa dire che “corre la prescrizione”. Mentre, di solito, “la si blocca” se se ne interrompe il corso. E infatti, se la prescrizione fosse bloccata per un anno, l’imputato rimarrebbe punibile per undici anni complessivi.

Ora qui si dice che la prescrizione è definitivamente bloccata dopo la sentenza di primo grado, che sia di assoluzione o di condanna. Ma questo significherebbe, secondo l’interpretazione data prima, che non ci sarebbe più prescrizione possibile dopo la sentenza di primo grado. Ma questa tesi impone due sottotesi.

Immaginiamo che nel processo di primo grado l’imputato sia stato assolto e il Pm non abbia interposto appello. In questo caso la sentenza è definitiva e non ci potrebbe essere nessuna prescrizione perché non c’è più nessun reato, l’imputato essendo stato assolto. La norma sembra assurda, o forse è il giornalista che si è espresso male.

Ora immaginiamo invece che l’imputato sia stato condannato. Il Pm può fare appello (per richiedere una condanna più grave o per un diverso reato) e può non farlo. Mentre per l’accusato, se non fa appello, non c’è da parlare di prescrizione, perché la condanna è definitiva e la pena da scontare. Però, se fa appello, poi decorrono i due più uno anni previsti per i gravami, e questi hanno la sanzione dell’improcedibilità (equivalente alla prescrizione, per gli effetti pratici) se si oltrepassa il tempo definito. E allora, in quale caso “si blocca la prescrizione” con la condanna di primo grado?

Ma probabilmente c’è qualcosa che non ho capito io, e sarei grato a chi mi illuminasse, spiegandomi come stanno le cose.

Gianni Pardo, giannipardo1@gmail.com

Articolo dell’Ansa:

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/07/08/mini-prescrizionetempi-piu-lunghi-per-corruzione_f1776108-07e2-442d-9ab4-58907444abb6.html

Velocizzare i tempi e renderli compatibili con gli obiettivi del Recovery e degli standard europei: è lo scopo della riforma della Giustizia approvata in Cdm, il cui nodo principale era rappresentato dallo stop alla prescrizione, che il Movimento Cinque Stelle avrebbe inizialmente voluto estendere a tutti i gradi di giudizio. La mediazione della ministra Cartabia ha puntato sull’inclusione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi processuali allungati, e l’inserimento delle condizioni di ‘improcedibilità’ per il secondo e terzo grado, se si sforano determinate tempistiche.

    PRESCRIZIONE – La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di Appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilità. Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato è appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili – come quelli punibili con l’ergastolo – non sarebbero posti limiti alla durata dei processi.
TEMPI PIÙ LUNGHI SULLA CORRUZIONE – I tempi processuali vengono allungati per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione: oltre ai tempi già stabiliti, la proroga è di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull’allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perché ciò sarebbe subordinato alla particolare complessità del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.
CRITERI DI PRIORITÀ – Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
APPELLABILITÀ – Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilità dell’appello avviene invece per “aspecificità dei motivi”.
DURATA INDAGINI PRELIMINARI IN BASE A REATO – Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di ‘discovery’ degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima.
MENO UDIENZE PRELIMINARI – L’udienza preliminare è limitata a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO – Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

DIGITALIZZAZIONE – Per risparmiare tempo, si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.

PATTEGGIAMENTO – Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (il cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

QUERELE – La procedibilità a querela è estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore a due anni.

PENE SOSTITUTIVE – Le pene sostitutive come detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria – attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza – saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.

TENUITÀ DEL FATTO – Per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.

UN DUBBIO SULLA RIFORMA CARTABIAultima modifica: 2021-07-09T12:10:49+02:00da gianni.pardo
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5 pensieri su “UN DUBBIO SULLA RIFORMA CARTABIA

  1. Caro Casagni,
    vediamo se ho capito bene. Con la riforma Bonafede (che Dio l’abbia in gloria) si sospendeva la prescrizione anche in caso di assoluzione aggiungendo – spero – nel caso che la sentenza sia appellata dal Pm. Comunque, Bonafede intendeva che la sentenza non definitiva di primo grado (cioè appellata dall’imputato o dal Pm) lasciassea alla giustizia un tempo indefinito per emettere un nuovo verdetto. Anche la Cassazione dopo vent’anni o più. Così era effettivamente abolita la prescrizione.
    Con la nuova riforma, hanno chiamato la prescrizione improcedibilità e se non è zuppa è pan bagnato. Fornisco tuttavia la differenza, per quel che capisco (e ricordo) io.
    La prescrizione estingue il reato. Cioè afferma che quel reato non esiste più. Non sappiamo chi l’ha commesso, non sappiamo nemmeno se sia stato commesso. Comunque, la giustizia rinuncia a dire la sua su quel fatto. Totalmente. Se c’è uno scandalo, non è quello della mancata punizione del colpevole, ma quello della lentezza della giustizia.
    Con l’improcedibilità si ha lo stesso risultato ma non guardando al fatto, bensì alle regole dell’amministrazione della giustizia. Si dice che il giudice non ha più il potere di processare quel tale per quale tale reato. Senza nulla dire riguardo al reato o all’imputato. È un po’ come nel calcio. Quanto vale un goal dopo che l’arbitro ha fischiato la fine della partita? Eppure il campo è quello, i giocatori sono gli stessi, anche la palla è la stessa, ma è scaduto il tempo in cui il giocatore poteva segnare la meta. Dopo il novantesimo l’azione calcistica è divenuta improcedibile. Ah, che differenza, con la prescrizione. Credo soltanto che accorci i tempi rispetto alla prescrizione ante-Bonafede. Ma non sono in grado di fare i conteggi, anche per intervenuta pigrizia.

  2. Secondo me hanno preso per i fondelli i pentastallati che volevano si revocasse la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Così per farli contenti gliel’hanno lasciata com’era prima, ma hanno aggiunto la tagliola dei tempi certi oltre i quali non si può più procedere.

  3. Nella versione Bonafede la prescrizione, dopo le sentenze di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, veniva sospesa ” ad infinitum “, cioè fino all’ultimo grado di giudizio, senza limite di tempo. Con la nuova riforma, la prescrizione rimane così – cioè cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado – ma vengono introdotti tempi fissi oltre i quali scatta l’improcedibilità, cioè oltre i quali il processo non potrà continuare. Non so se da un punto di vista giuridico c’è differenza tra prescrizione e improcedibilità, ma se la conseguenza pratica è l’ estinzione del processo senza giudizio di merito, l’improcedibilità nei suoi effetti pratici equivale alla prescrizione.

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